martedì 11 settembre 2012

Riabilitazione per i Protestati


Trascorsi dodici mesi, ildebitore che ha eseguito il pagamento dell’effetto protestato e non ha subito altri protestipuò richiedere la riabilitazione secondo l’articolo 17 L. 108/1996.
 
L’istanza deve essere presentata alPresidente del Tribunale e accordata dallo stesso con undecreto.
 
Il decreto pubblicato, permette alla Camera di Commercio di procedere con la cancellazione definitiva dei dati relativi al protestopresenti nel registro informatico dei protestati.

fonte: prestitoperprotestati.it

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